Art. 25.
(Limitazioni e controlli della corrispondenza e della ricezione della stampa).

      1. Per esigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto, possono essere disposte, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile per analoghi periodi:

          a) limitazioni della corrispondenza epistolare e telegrafica e della ricezione della stampa;

          b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo.

      2. La sottoposizione a visto di controllo non può essere applicata alla corrispondenza epistolare o telegrafica indirizzata dai detenuti e dagli internati ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 46, comma 1, della presente legge, ai membri del Parlamento nazionale e della Unione europea, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo

 

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di cui l'Italia fa parte, nonché ai garanti dei diritti dei reclusi nominati dallo Stato o da regioni, province o comuni. Tale corrispondenza è consegnata dagli interessati e inoltrata in busta chiusa.
      3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato dalla competente autorità giudiziaria indicata nel comma 1 dell'articolo 15 su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto o di ufficio.
      4. L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore dell'istituto o ad un appartenente alla amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Analogamente provvede per la esecuzione della disposta limitazione alla ricezione della stampa quando la stessa richieda la individuazione specifica di testi giornalistici.
      5. Qualora, in seguito al visto di controllo, la stessa autorità di cui al comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta.
      6. Il detenuto o l'internato vengono immediatamente informati dei provvedimenti disposti ai sensi del presente articolo.
      7. Contro tali provvedimenti può essere proposto reclamo al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Il reclamo viene deciso ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il reclamo non ha effetto sospensivo.
      8. La corrispondenza in arrivo o in partenza è sottoposta a controllo al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o di oggetti o di sostanze non consentiti. Tale esame avviene alla presenza del detenuto o dell'internato, all'apertura della busta della corrispondenza in arrivo e alla chiusura di quella in partenza e non può
 

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essere in alcun modo esteso al contenuto della corrispondenza.